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venerdì 14 maggio 2010

Contributi dedotti rimborsati e tassazione fiscale

Parere Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 15/04/2010, n. 13

Al vaglio della Fondazione Studi è stata sottoposta l’ipotesi del rimborso da parte della Cassa previdenziale di settore dei contributi versati dall’iscritto che non abbia raggiunto il minimo per la liquidazione del corrispondente trattamento pensionistico. In particolare, oggetto di disanima è stato il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme rimborsate all’iscritto e costituite, in prevalenza dai contributi versati e non dovuti e in parte dagli interessi attivi maturati sulle somme non dovute.

Se è pacifico l’assoggettamento a tassazione separata dell’ammontare dei contributi rimborsati dalla Cassa, più controversa è la questione della tassazione o meno degli interessi attivi correlati. Ed in effetti non si tratta di una questione di poco conto, considerando, come si dirà meglio più avanti, che emergerebbero dalle disposizioni fiscali vigenti in materia delle incoerenze, peraltro mai oggetto di esame in sede ministeriale o giurisprudenziale.
In merito alla tassazione dei contributi rimborsati, è previsto che i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (versati in ottemperanza di obblighi di legge) nonché volontari (versati facoltativamente), devono essere indicati in aumento del reddito complessivo tassabile, qualora successivamente rimborsati, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il contribuente ha incassato le somme a rimborso. Ciò in quanto gli stessi contributi costituiscono oneri deducibili dal reddito imponibile, anche sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
In particolare, nel rigo RM8 del modello UNICO Persone fisiche 2010 devono essere indicate le somme incassate nell’anno 2009 a titolo di sgravio, rimborso o restituzione di oneri già dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito di detrazioni nei precedenti periodi d’imposta.

Quanto agli interessi corrisposti dalla Cassa contestualmente al rimborso delle somme già incamerate, si tratta di interessi compensativi, in quanto hanno la funzione risarcitoria di reintegrazione di una perdita patrimoniale per la mancata disponibilità di somme pagate ma non dovute.

Secondo le nuove disposizioni fiscali in vigore dal 1° gennaio 2004, gli interessi compensativi e di mora sono da assoggettare a tassazione ed esclusivamente in relazione alla categoria di reddito della quale ne costituiscono un accessorio. Gli interessi compensativi vanno tenuti distinti rispetto agli interessi di mora, che invece maturano dalla costituzione in mora del debitore.

Secondo un orientamento espresso in passato dal Ministero delle Finanze, gli interessi compensativi sono da ricomprendere nell’ambito dei redditi di capitale.
Diverso invece il parere espresso dal Comitato scientifico della Fondazione Studi, secondo il quale gli interessi compensativi, in quanto di mera reintegrazione di una perdita patrimoniale, non debbano avere natura reddituale e pertanto non debbono concorrere alla formazione del reddito del contribuente e non ne costituiscono neppure degli accessori dello stesso. Per logica e coerenza delle pretese dell’Erario, il prelievo fiscale sugli interessi compensativi (e di mora) considerati “tassabili” dovrebbe essere controbilanciata dalla deducibilità fiscale della corrispondente perdita patrimoniale, misura ad oggi non contemplata.

Tale è l’autorevole orientamento della categoria che, per completezza, sottolinea come le disposizioni del Decreto di riforma dell’IRES in materia non sono state ancora oggetto di argomentazioni in specifiche pronunce ministeriali né giurisprudenziali.

Riferimenti: DPR n. 917/1986, artt. 6 e 10, co. 1, lett. e) e art. 17, co. 1, lett. n-bis); Circolare Ministero delle Finanze 22 dicembre 1980, n. 40; Cass. Civ. 12 febbraio 2010, n. 3397; Cass. Civ. 4 febbraio 2004, n. 2087.

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