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lunedì 10 maggio 2010

Lavoratore in distacco e responsabilità del distaccante

Il lavoratore inviato in distacco presso un altro datore di lavoro, mantiene un rapporto di dipendenza organica con il distaccante, da cui dipende e nell’interesse del quale svolge la prestazione. Le caratteristiche del distacco, come individuate dall’art. 30 della legge Biagi, sono appunto la temporaneità della prestazione lavorativa resa in favore di un altro soggetto ( il distaccata rio) e che tale prestazione sia resa nell’interesse del distaccante.
La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza dell’11 gennaio 2010, n. 215, affronta un tema molto delicato, legato al fatto illecito commesso dal lavoratore in distacco e come , in tale ipotesi, si configura la responsabilità del distaccante per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente mentre opera presso terzi.
La questione portata al vaglio della Corte, riguarda un dipendente in distacco presso un’altra impresa che nello svolgimento della propria attività lavorativa, provocava un incidente in cui era coinvolto un altro lavoratore ( dipendente da un soggetto diverso).
L’infortunio veniva provocato durante la movimentazione di un macchinario, avvenuta senza la dovuta cautela, con conseguente travolgimento dell’altro lavoratore . Veniva appurato, che il macchinario, una gru nel caso concreto, era stato manovrato senza la dovuta diligenza e cautela dal lavoratore in distacco.
Dall’esame dei fatti, emergeva la responsabilità del lavoratore in distacco, a cui si aggiungeva quella del responsabile del c antiere e dei lavori, del datore di lavoro dell’infortunato, in quanto non aveva provveduto ad adottare le necessarie misure di sicurezza previste e collegate all’uso della macchina escavatrice e , venendo al caso che qui ci interessa, quella del datore di lavoro distaccante, per non aver provveduto ad eseguire il preventivo accertamento dell’esistenza del cantiere dei presidi infortunistici, delle barriere di protezione e delle altre misure di tutela previste dalla legge.
Il datore di lavoro distaccante, proponeva ricorso avverso al sentenza di condanna della Corte di Appello, che lo individuava quale responsabile( in solido) dei danni conseguenti all’infortunio provocato dal lavoratore in distacco, sostenendo che gli obblighi di tutela previsti dalle norme in materia di sicurezza, nell’ipotesi di distacco, risultavano in capo al datore di lavoro distaccatario, cui compete l’organizzazione del lavoro , l’assegnazione delle mansioni e la direzione dei lavoratori, tutte queste condizioni sulle quali il distaccante non ha in alcun modo potere di interferire.
La sentenza in commento, conferma la decisione della Corte di Appello, richiamandosi all’art. 2049 c.c. che recita “ i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
La conseguenza organizzativa connessa all’esecuzione del distacco, di cui all’art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non far venire meno il collegamento tra l’interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante e l’esecuzione della prestazione presso un soggetto terzo, da cui ne consegue la permanenza del criterio di ripartizione dei rischi, che coinvolge quindi anche il distaccante, legato alla responsabilità dell’impresa, secondo il principio di cui all’art. 2049 c.c.

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