Cerca nel blog

giovedì 29 aprile 2010

Congedi parentali: nuova direttiva comunitaria e riflessi nella legislazione italiana

Direttiva CE 8/03/2010, n. 2010/18/Ue

L’Unione europea interviene con nuove disposizioni normative in materia di congedi parentali che può essere interessante approfondire per prevedere le possibili modifiche nell’ambito della relativa disciplina italiana.

Si tratta della direttiva che recepisce l’Accordo Quadro concluso in data 18 Giugno 2009 da Businesseurope (nuova associazione delle imprese private europee), Ueapme, Ceep e Ces che, a sua volta, dispone l’abrogazione della precedente Direttiva n. 96/34/Ce.

La principale novità contenuta nella nuova direttiva europea riguarda la durata del congedo parentale che, rispetto alla precedente direttiva, è elevata di 1 mese per singolo genitore.

Dunque, secondo la nuova direttiva UE, il congedo, della durata di 4 mesi per ciascun genitore, spetta, anche per i figli naturali e adottivi, entro gli 8 anni di vita del bambino per un totale di 8 mesi per la coppia di genitori.

Dei 4 mesi, almeno uno, non può essere “trasferito” tra i due genitori, con la chiara finalità di “obbligare” l’altro genitore (il padre) a fruire di almeno 1 mese di congedo, pena la decadenza dal diritto di fruizione.

La normativa italiana prevede un trattamento complessivamente più favorevole, in quanto il periodo di congedo massimo è di 11 mesi totali tra i due genitori (e singolarmente fino a 6 mesi la madre e fino a 7 mesi il padre).

I nuovi principi comunitari non dovrebbero dunque portare a delle modifiche legislative in una materia adeguatamente regolata dal nostro ordinamento, anche con riguardo ad altri istituti quali i termini per comunicare la fruizione dei congedi, i casi particolari di figli disabili o gravemente malati, le misure specifiche per i casi di adozione.

Tuttavia, potrebbero essere previsti alcuni interventi migliorativi, quali l’aumento di 1 mese del congedo della madre, sempre nel limite complessivo di 11 mesi tra i due genitori, un rafforzamento delle tutele dei genitori al rientro al lavoro, magari mediante modifiche dell’orario lavorativo o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo stabilito nonché la possibilità di fruire del congedo parentale frazionato, non solo in giorni, ma anche in ore, già prevista nella Direttiva UE del 1996.

Riferimenti: Accordo Quadro Europeo 18/06/2009; Direttiva n. 96/34/Ce; Accordo Quadro Europeo 14/12/1995.

Nessun commento: