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martedì 25 maggio 2010

Computabilità nella quota di riserva del lavoratore normodotato divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, direzione generale per l’attività ispettiva, con risposta ad istanza d’interpello n. 17/2010 del 24 maggio 2010, interviene sulla materia della computabilità del lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro.


L’istanza, presenta dalla FISE Assoambiente, Associazione imprese servizi ambientali, riguarda la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma, del lavoratore assunto come normodotato e divenuto successivamente inabile nel corso dello svolgimento del rapporto.

Oggetto del quesito è il momento in cui si determina la computabilità nell’aliquota dell’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999, ossia se questa si determina come effetto diretto della visita medica svolta presso l’ASL che accerti che la riduzione della capacità lavorativa, abbia di fatto superato la soglia del 60%. Inoltre, sempre nell’istanza, si chiede se il certificato di ottemperanza rilasciato ai fini della partecipazione alle gare pubbliche tenga conto del lavoratore di venuto disabile dal giorno della visita medica anche se tale lavoratore non risulta inserito nei prospetti informativi inviati nell’arco temporale intercorrente tra la visita medica comprovante l’inabilità e la certificazione.

Al riguardo, il Ministero, parte dal dato testuale dell’art. 3 della legge n. 68/99 prevede che i lavoratori che sono divenuti inabili a seguito dell’infortunio e della malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, a condizione che l’inabilità non sia dipesa dall’inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Al riguardo, la risposta ad istanza d’interpello in primo luogo, ricorda come il DL 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, abbia abrogato la certificazione di ottemperanza rilasciata dagli uffici competenti.

Pertanto, concentrando l’attenzione sulla questione considerata , viene rimarcata la necessità di concentrare l’attenzione che ai fini della verifica della condizione di inabilità superiore al 60% di un lavoratore normodotato divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro, è indispensabile che il soggetto che rilasci la certificazione sia in grado di attestare entrambi i requisiti ( inabilità superiore al 60% e assenza di responsabilità datoriale).

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