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mercoledì 12 maggio 2010

Contribuzione dirigenti di aziende industriali: il Fondo illustra gli aspetti applicativi

Circolare PREVINDAI 12 aprile 2010, n. 33/Imprese

Il Fondo di previdenza integrativa dei dirigenti di aziende industriali illustra con recente circolare alcuni aspetti operativi delle nuove misure contributive introdotte dal 1° gennaio 2010 dall’Accordo 25 novembre 2009 di rinnovo del CCNL Dirigenti di aziende industriali.

Contribuzione aziendale annua minima
In favore dei dirigenti con anzianità nella qualifica presso l’azienda superiore a 6 anni compiuti e che versino anche la quota contributiva a proprio carico, è stato introdotto un minimale annuo con le seguenti decorrenze:

- € 4.000,00 dal 2010;
- € 4.500,00 per il 2012;
- € 4.800,00 dal 2013.

Alla determinazione della contribuzione annua minima concorre anche la quota aggiuntiva eventualmente a carico della stessa azienda.

In merito alla maturazione dell’anzianità nella qualifica di dirigente presso l’impresa, il Fondo ha precisato che:

 non si devono conteggiare i periodi di aspettativa non retribuita;
 in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non è utile per l’insorgenza dell’obbligo del versamento sul minimale il compimento dei 6 anni di anzianità durante il preavviso;
 in caso di passaggi infragruppo o per operazioni societarie straordinarie (incorporazioni o fusioni aziendali) l’anzianità nella qualifica dirigenziale si calcola dalla data di nomina o assunzione riferita al primo rapporto, sempre che l’anzianità non sia stata già computata a seguito del passaggio “diretto” senza liquidazione delle competenze di fine rapporto.

Le verifiche dell’obbligo di eventuali integrazioni della quota minima annua devono essere effettuate dall’azienda entro il 31 dicembre di ogni anno (con versamento delle quote a conguaglio unitamente al debito contributivo riferito al 4° trimestre) o in sede di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sia precedente (con versamento delle quote a conguaglio unitamente al debito contributivo riferito al trimestre in cui è avvenuta la cessazione).

Possono esserci casi in cui la soglia minima di contribuzione annua debba essere riproporzionata in base alle frazioni, pari o superiori a 15 giorni, dei mesi di insorgenza dell’obbligo. Si possono infatti verificare in corso d’anno:

 la maturazione dell’anzianità aziendale. Nella verifica della contribuzione versata per il calcolo di un eventuale conguaglio si deve conteggiare anche la contribuzione dovuta sulle mensilità aggiuntive ed altre erogazioni non ricorrenti e solo con riferimento alla relativa maturazione nei mesi di competenza, ovvero di maturazione dei requisiti per la contribuzione aziendale minima;
 l’adesione al Fondo/la cessazione del rapporto di lavoro;
 la scelta del dirigente che già conferisce il 100% del TFR di versare anche la quota minima a proprio carico;
 la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita.

In caso di cessazione con pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (voce imponibile) il periodo da considerare per il riproporzionamento del livello minimo annuo comprende anche i mesi cui si riferisce l’indennità sostitutiva (così come previsto anche per il massimale contributivo).

Se il periodo cade a cavallo tra due anni, la soglia di contribuzione minima deve essere riproporzionata in base ai mesi che ricadono in ciascun anno e devono essere applicati il minimale e l’aliquota contributiva in vigore al momento della cessazione.

Contribuzione aziendale aggiuntiva
Dal 2010 è inoltre stata prevista la facoltà dell’azienda di versare al Fondo una quota contributiva aggiuntiva rispetto alla quota minima, senza limiti di massimale.
Tale facoltà può essere esercitata in favore dei dirigenti (generalità dei dirigenti o anche singoli posizioni) che già pagano la quota minima (a prescindere da eventuali quote aggiuntive) sulla base di accordi aziendali o individuali ed anche per volontà unilaterale del datore di lavoro.

Le modalità di versamento sono varie. Possono essere effettuati versamenti periodici o una tantum e i contributi sono determinati in cifra fissa o in percentuale sull’importo della retribuzione utile ai fini del TFR. La scelta dell’azienda di versamento della contribuzione aggiuntiva dovrà essere indicata nella dichiarazione contributiva (modulo 050) nella procedura di compilazione on line sul sito www.previndai.it, compilando gli appositi campi disponibili.

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