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domenica 2 maggio 2010

Soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica

Con una nota del 29 aprile 2010, prot. 7857,la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, interviene a chiarire alcuni aspetti legati all’individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione degli adempimenti lavoristici in via telematica.

Con l’avvento delle tecnologie informatiche, le comunicazioni nei confronti d ella Pubblica Amministrazione avvengono nella maggior parte dei casi attraverso procedure telematiche( comunicazione al Centro per l’Impiego, libro unico del lavoro, inoltro prospetti informativi di cui alla legge sui lavoratori disabili e gli adempimenti previdenziali come l’Uniemens).

Tali adempimenti avvengono per il tramite dei cosiddetti intermediari abilitati, quali i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dalla legge n. 12/79 nonché i servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, che si propongono quali interlocutori nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Conseguenza della smaterializzazione delle comunicazioni, che, come anticipato, avvengono per il tramite di comunicazioni telematiche, rende labile il rapporto tra il soggetto che effettua la comunicazione e quello nei confronti del quale tale adempimento viene posto in essere, rendendo ancora più importante il ruolo dell’intermediario.

In tale ottica si rende necessario, ed è questo il compito che si assume la nota ministeriale, di garantire in modo chiaro l’individuazione degli intermediari al fine di evitare fenomeni di abusivismo che potrebbero compromettere la bontà e la legalità dei dati trasmessi.

Come già detto, in primo luogo questi sono i soggetti di cui alla legge n. 12/79 abilitati all’inoltro delle comunicazioni telematiche relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti.

Tra tali adempimenti, ricorda la nota, rientrano a giusto titolo l’invio della comunicazione obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del libro unico del lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione contributiva ( DM 10, emens e più recentemente Uniemens e Comunicazione unica).

Viene ribadito nella nota, che il soggetto che provvede ad inoltrare la comunicazione è anche, nel prosieguo titolato ad interloquire con le pubbliche amministrazioni coinvolte al fine di fornire informazioni, chiarimenti e integrazioni e correzione dei dati segnalati.

Dall’analisi fin qui esposta, emerge che tali comunicazioni non possono essere inoltrate dai centri di elaborazione dati (CED) in ragione del fatto che questi possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, come è stato in diversi casi ribadito , da ultimo nel vademecum sul libro unico del lavoro.

Non possono procedere alla predisposizione e alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale i soggetti che possono svolgere adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e i titolari di iscrizione alla CCIAA, salvo l’ipotesi che non si tratti di soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dello svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro.

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