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venerdì 7 maggio 2010

Regolarizzazione anche con espulsione

La sanatoria di colf e badanti ha previsto diversi spunti di riflessione che hanno comportato un mutamento delle posizioni precedentemente assunte dal Ministero dell’interno in tema di regolarizzazioni. Si pensi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, alla possibilità per lo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e a tutta una serie di situazioni che non immaginate all’atto della promulgazione della legge, si sono poi riscontrate nella realtà dei fatti.
L’aspetto che qui si tratta, riguarda il diniego alla regolarizzazione nei confronti della colf o della badante nei confronti della quale è stato adottato dal questore un decreto di espulsione, che non ha passato il vaglio dei giudici amministrativi della Toscana.
Le ordinanze in argomento, sono esattamente la n. 300 e la n . 301 del 21 aprile 2010, TAR Toscana, con le quali si affronta la fattispecie di cui all’art. 14, comma 5 – ter del d.lgs. n. 286/98 e come questa si rapporta con le disposizioni in materia di regolarizzazione di cui alla legge n. 102/2009.
In particolare le norma sull’espulsione si applica in caso di ingresso illegale del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, o nell’ipotesi in cui il cittadino straniero non ha richiesto nei termini il permesso di soggiorno o nel caso in cui il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
In tutti questi casi, si applica a carico del cittadino la pena dell’arresto da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per una delle ipotesi sopra richiamate.
Nelle altre ipotesi di irregolarità legate al permesso di soggiorno, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno . Si tratta dei casi in cui il permesso è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, ovvero nell’ipotesi in cui il titolo di soggiorno è stato rifiutato, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni in materia di soggiorni brevi.
A tal riguardo, il Ministero dell’interno con la circolare n. 1843/2010, ricordava come la regolarizzazione fosse preclusa ai soggetti che rientrassero in una delle ipotesi di cui all’art. 14, comma 5-ter in quanto secondo il ragionamento ministeriale, erano riconducibili ad una delle ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che costituisce un impedimento all’istanza di regolarizzazione.
La posizione ministeriale escludeva l’istanza di regolarizzazione nei confronti del lavoratore che si è ingiustificatamente trattenuto sul territorio italiano violando l’ordine impartito dal Questore di lasciare l’Italia entro 5 giorni in quanto tale ipotesi è riconducibile all’applicazione dell’art. 381 c.p.p., che risulta come detto motivo ostativo alla regolarizzazione.
Diversamente, per lo straniero che permane in Italia in violazione dell’ordine impartito dal questore in quanto il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, comunque non risulta preclusa la procedura di regolarizzazione.
La posizione del Tar Toscana, rigetta l’indicazione ministeriale in ragione del fatto che l’ipotesi regolata dall’art. 14, comma 5-ter del T.U. sull’immigrazione presenta i caratteri della specialità rispetto alla più generica disposizione contenuta nel codice di procedura penale e non può essere assimilata direttamente alle procedure di cui agli artt.380 e 381 c.p.p.
Ne consegue che l’esclusione ministeriale per i giudici amministrativi della toscana, risulta immotivata, con conseguente allargamento delle ipotesi che consentono l’ammissione alla regolarizzazione.

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