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martedì 25 maggio 2010

Obblighi contributivi per il part-time del settore edile

Circolare Fondazione Studi CDL 24/05/2010, n. 8

Ha sollevato non poche perplessità un recente intervento dell’INPS in merito agli obblighi contributivi per i contratti part-time stipulati in violazione dei limiti numerici stabiliti dal vigente CCNL Industria Edile 18/06/2008.

La disposizione contrattuale in questione prevede, in attesa dell’adozione di altri criteri di congruità da parte delle Casse edili, il limite numerico del 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (full-time e part-time). Il limite si applica alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione contrattuale, escludendo i contratti già sottoscritti alla predetta data. Tuttavia, è comunque ammesso almeno un operaio a tempo parziale, se non è superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno.

Secondo il discutibile orientamento espresso dall’INPS, in un’evidente ottica repressiva e ispettiva, i contratti stipulati al di fuori di questi limiti violano le disposizioni del CCNL comportando l’applicazione della contribuzione virtuale, ovvero calcolata su una retribuzione commisurata al numero di ore settimanali a tempo pieno.
Sul punto è stato evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro come lo stesso Istituto abbia affermato in precedenti interventi il principio generale in base al quale i limiti posti dal contratto collettivo (numero di ore minimo [CCNL Terziario] e percentuale massima di assunzioni part-time [CCNL Edilizia Industria]) non possono modificare la base imponibile contributiva calcolata in proporzione all’orario effettivamente svolto, rispetto alla quale maturerà progressivamente l’importo della futura pensione. Inoltre, sempre secondo la disciplina previdenziale di legge dei rapporti part-time, la retribuzione minima oraria si determina con la seguente formula: minimale giornaliero X 6 gg. ÷ normale orario a tempo pieno.
Non esistono infatti disposizioni di legge che stabiliscono, direttamente o indirettamente, dei limiti numerici ai contratti part-time né attribuiscono delega alla contrattazione collettiva.

E’ del tutto fondato sostenere quanto affermato dalla Fondazione Studi CDL in merito alla legittima applicazione della contribuzione virtuale nell’esclusiva ipotesi in cui in sede di accertamento ispettivo sia concretamente accertato che il contratto di lavoro part-time non corrisponde all’effettiva prestazione del lavoratore.

Attiene ad un diverso profilo, senza alcuna modifica o interferenza nelle suddette regole di determinazione della base imponibile previdenziale, la questione relativa alla perdita delle agevolazioni contributive posta in evidenza dall’INPS. La Finanziaria per il 2007 ha infatti affermato il principio costituzionale di legittimo riconoscimento di benefici contributivi, a condizione che il datore di lavoro operi nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, come noto, dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assolvimento degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di conseguenza, come sottolineato dall’INPS, in caso di accertamento ispettivo del superamento dei limiti numerici posti dal contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà restituire i benefici contributivi fruiti con riferimento ai lavoratori part-time che superano la percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento del limite.

Riferimenti: Legge n. 296/2006, art. 1, co. 1175 (Finanziaria 2007); D.Lgs. n. 61/2000, art. 9; Legge n. 341/1995, art. 29; DM 16 dicembre 1996; Circolare INPS n. 6/2010; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2008; Messaggio n. 5143/2005; Circolare INPS n. 269/1995.

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