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venerdì 7 maggio 2010

ENPALS: il pagamento dell’indennità di maternità delle lavoratrici iscritte

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Parere 26/04/2010, n. 14

In risposta ad un quesito posto al Comitato scientifico, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a fornire alcuni dettagli chiarificatori in merito all’erogazione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte all’ENPALS (ente nazionale di previdenza obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo).
Anzitutto, nel concreto caso sottoposto alle valutazioni del Comitato, la lavoratrice è iscritta a due diverse gestioni previdenziali obbligatorie riferite a due distinti rapporti contrattuali (l’uno, di prestazione d’opera professionale (autonoma) e l’altro di collaborazione coordinata e continuativa), tra l’altro, intestati alla medesima azienda committente.
E’ chiaramente affermato dalla Fondazione che l’obbligo di pagamento delle provvidenze economiche per il periodo del congedo di maternità resta a carico dell’Istituto al quale l’azienda è tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento delle prestazioni di tipo assistenziale.
Ciò premesso, hanno l’obbligo di iscriversi all’ENPALS i lavoratori che prestano la loro attività per aziende dello spettacolo (con inquadramento come dipendenti o autonomi). Posto quest’obbligo, all’ENPALS devono essere versati i contributi per il finanziamento dei trattamenti pensionistici (IVS), mentre all’INPS corre l’obbligo di versamento dei contributi “minori” per le prestazioni assistenziali di malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare, fondo di garanzia del TFR e disoccupazione. I contributi “minori” sono versati dal datore di lavoro su una specifica matricola aziendale presso l’INPS e in base alle aliquote previste per il settore Industria per il personale dipendente. Per i lavoratori autonomi, invece, l’ENPALS è tenuto a versare all’INPS i contributi utili per l’erogazione delle relative prestazioni assistenziali.
L’aspetto discriminante è dunque l’iscrizione (irrilevante, se precedente o successiva all’iscrizione ad altra forma obbligatoria di previdenza) all’ENPALS. Infatti, l’iscrizione all’altra gestione previdenziale obbligatoria, la Gestione separata dei lavoratori parasubordinati, nel caso concreto, comporta il versamento dei contributi totali (carico committente e prestatore) nella misura base del 17% che esclude quote aggiuntive per il finanziamento delle indennità di maternità, malattia e degenza ospedaliera e degli assegni per il nucleo familiare (finanziati con la maggiore aliquota del 26,72%).
La domanda va pertanto inoltrata dalla lavoratrice all’INPS, competente in base al suo luogo di residenza, che provvederà ad un pagamento diretto. I lavoratori dello spettacolo (con qualsiasi tipo di contratto, subordinato, a tempo determinato o indeterminato, o autonomo, a prestazione) rientrano infatti nelle categorie per le quali è previsto il pagamento diretto delle prestazioni assistenziali. Il modello da utilizzare per l’istanza è il MOD. SR01, lo stesso dei lavoratori subordinati, avendo cura di specificare i dati (es. coordinate bancarie) per l’accredito delle indennità da parte dell’INPS, di norma non richieste per la compilazione della parte dei lavoratori dipendenti.
Per completezza, si specifica altresì che con Legge n. 833/1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) l’erogazione delle indennità di malattia e maternità, già gestite da altri enti, casse e gestioni autonome, è stata accentrata in un’unica apposita gestione assistenziale presso l’INPS, il quale costituisce dunque l’ente unico al quale le prestazioni di maternità e malattia devono essere richieste dagli interessati.

Riferimenti: D.Lgs. n. 151/2001, artt. 2 e 64; Legge n. 247/2007; D.Lgs. n. 182/1997, art. 2; Legge n. 833/1978; Circolari INPS n. 137/2007, n. 60/2002, n. 200/1977, n. 191/1988, n. 76/2000 e n. 134363/1981.

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