Ministero del Lavoro, nota 03 giugno 2011, n. 9044
Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario lavoro
Con la recente nota, il Ministero del lavoro ha chiarito che il termine ultimo di godimento o pagamento dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e per ex festività, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale, a livello nazionale o aziendale, nonché dalla fonte contrattuale individuale.
Questo regime viene introdotto, spiega il Ministero, al fine di agevolare le forme flessibili di godimento dei permessi in questione
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
mercoledì 8 giugno 2011
Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario lavoro
Etichette:
Ministero del Lavoro,
n. 9044,
nota 03 giugno 2011,
rol Mancato godimento,
ROL MANCATO pagamento
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento