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lunedì 6 giugno 2011

Richiesta di un periodo di aspettativa allo scadere del periodo di comporto

Corte di Cassazione, sez. lav. 26 aprile 2011, n. 9346



Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla questione relativa alla conclusione del periodo di comporto e la contestuale richiesta da parte del dipendente di un’aspettativa non retribuita al fine di prolungare la sua assenza.

I Giudici ritengono che il datore non può sicuramente collocare unilateralmente il suo dipendente in aspettativa non retribuita, poiché non può convertire il titolo dell’assenza in modo unilaterale, mentre invece è necessaria un’esplicita richiesta del lavoratore.

La fonte che può giustificare la richiesta dell’aspettativa come un diritto per il dipendente è il CCNL, a fronte del quale il datore potrà rifiutarla solo nel caso in cui risultino assenti i requisiti, fermo restando che qualora costui volesse fare una tale richiesta dovrebbe formularla prima della scadenza del periodo di comporto.

In sintesi si può stabilire che la richiesta di un periodo di assenza non retribuita di seguito allo scadere del periodo di comporto deve essere esplicitamente formulata dal lavoratore prima che questo periodo termini e il datore non può discrezionalmente decidere se concederlo o meno qualora questo sia configurato come un diritto potestativo nel CCNL, a meno che non provi che il lavoratore sia idoneo a riprendere il lavoro.

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