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lunedì 27 giugno 2011

Congedo straordinario e TFR

Messaggio Inps n. 13013 del 17/06/2011

Congedo straordinario e TFR

Con il messaggio n. 13013, L’Inps chiarisce il rapporto tra congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e il TFR, e gli effetti sul Fondo Tesoreria.

L’art. 42 del citato D. Lgs al comma 5 prevede la possibilità di usufruire di un permesso straordinario, per la lavoratrice madre, o in alternativa il padre, o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o sorelle, conviventi con un soggetto portatore di handicap in una situazione di gravità e che abbiano titolo ad usufruire di dei benefici per l’assistenza al disabile.
Il lavoratore durante il periodo di congedo ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione nonché godere della copertura della contribuzione figurativa.

Sia l’indennità che la contribuzione spettano fino ad un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Ista e per quest’anno fissato a 44.276,33 euro.

Durante questo periodo il rapporto di lavoro è sospeso, il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non percepisce alcuna retribuzione e tale periodo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il lavoratore in congedo straordinario non matura alcuna retribuzione utile ai fini del TFR, salvo diversa previsione ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali.
Ne consegue che in tale ipotesi non sussistono le condizioni per il versamento al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps in attuazione della legge n. 296/2006.

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