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giovedì 9 giugno 2011

Pubblicata la guida per gli stage nel settore turismo

I tirocini formativi e di orientamento, cd stage, la cui disciplina a livello nazionale risale alla fine degli anni ’90 ( L. 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione 25 marzo 1998, n. 1442) con il passare del tempo sono diventati uno strumento sempre più utilizzato nel nostro Paese, tanto che l’ordinamento italiano ne prevede lo svolgimento in numerosi contesti, dall’apprendistato al praticantato, dall’inserimento lavorativo al riconoscimento dei titoli di studio, ognuno caratterizzato da regole e adempimento.

In data 30/05/2011 la Federalberghi, in collaborazione con Italialavoro, ha pubblicato una guida su “gli stage nel settore del turismo” in cui sono riportati gli adempimenti operativi da seguire per l’organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

Tra gli aspetti più rilevanti da sottolineare:

- Tirocinante: è obbligatorio abbia assolto l’obbligo scolastico e non è fissato un massimo di età.
E’ tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguire le indicazioni dei tutor e rispettare i regolamenti aziendali, nonché tutte le norme in materia di igiene, sicurezza salute sui luoghi di lavoro.
Le disposizioni vigenti per i cittadini italiani si applicano anche ai cittadini comunitari che svolgano esperienze di questo tipo in Italia, nonché agli extracomunitari purchè regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.

- Azienda ospitante: è tenuta a fornire la conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale, delle tecnologie, ovvero del know how al di favorire effettivamente l’esperienza formativa del tirocinante. Non vi è alcun obbligo di assunzione del tirocinante terminata l’esperienza di stage, né retribuirlo, sebbene possa rimborsare le spese o assegnare una borsa di studio.

- Progetto formativo: è necessario che ad ogni tirocinio corrisponda un progetto formativo in cui siano chiariti gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio in coerenza con il progetto formativo che il tirocinante deve seguire.
Obbligatoria l’indicazione del tutor aziendale che è tenuto a seguire il tirocinante, gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, nonché il periodo di svolgimento, la durata del tirocinio e il settore aziendale di riferimento.

- Durata: non vi è una durata minima, invece vi sono dei limiti massimi di durata
- Studenti di scuole secondarie: fino a 4 mesi
- Lavoratori inoccupati o disoccupati o in mobilità: fino a 6 mesi;
- Studenti di istituti professionali o corsi di formazione professionale e per gli studenti che frequentano attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione: fino a 6 mesi;
- Studenti universitari, dottorandi, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione: fino a 12 mesi;
- Persone svantaggiate, con l’esclusione dei portatori di handicap: fino a 12 mesi;
- Portatori di handicap: fino a 24 mesi.

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