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lunedì 6 giugno 2011

VARIA IL T.U.R., AUMENTANO SANZIONI E INTERESSI PREVIDENZIALI

LA Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 aprile 2011 ha innalzato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 13 aprile 2011, è fissato nella misura dell’1,25 %.

In breve il TUR rappresenta il costo del denaro nell’area dell’euro, ed è in sostanza il tasso con cui la BCE concede finanziamenti ad altre banche ed un indicatore fondamentale dei mercati finanziari. Nel nostro Paese è molto importante soprattutto in materia previdenziale e assistenza sociale poiché incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché sulla misura delle sanzioni civili, di cui alla legge 388/2000 di riforma del regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli obblighi contributivi.

Con la Circolare 68 del 19 aprile 2011, l’INPS ha comunicato le variazioni subite dagli interessi di dilazione e differimento, nonché dalle somme dovute a titolo di sanzioni per ritardato o omesso versamento dei contributi in seguito all’innalzamento del T.U.R.

• INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

In determinate condizioni l’INPS ha la facoltà di concedere l’estinzione dei debiti contributivi in forma rateale e la possibilità di concedere il differimento degli adempimenti contributivi fino a tre mesi oltre la scadenza di legge per le aziende che ne facciano richiesta e per comprovati motivi di carattere amministrativo, versando oltre alle somme dovute gli interessi calcolati dalla scadenza di legge alla data di effettivo pagamento. L’interesse di dilazione e differimento dopo l’intervento della BCE è pari al 7,25%.

Per quanto riguarda le rateazioni i nuovi interessi saranno applicati per tutti i piani di ammortamento emessi a decorrere dal 13 aprile 2011, mentre non subiranno modifiche i piani già emessi e notificati in data antecedente.

Per i differimenti invece il nuovo tasso del 7,25% trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2011. Un caso frequente di differimento degli adempimenti contributivi riguarda le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive, inteso come quel periodo di riposo in cui l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a conceder ai propri dipendenti e che sia attuato mediante la chiusura di tutte le sua articolazioni. In questa ipotesi il differimento non può essere superiore a un mese rispetto alla scadenza prevista in via ordinaria ed è concesso per gli adempimenti relativi ad un solo periodo di paga dietro presentazione di apposita domanda che deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno.

• SANZIONI CIVILI PER OMISSIONI ED EVASIONI CONTRIBUTIVE

La variazione del TUR ha comportato anche la variazione delle sanzioni civili in vigore per gli inadempimenti di natura contributiva, attualmente stabilito dalla Legge Finanziaria per il 2011. Si distinguono le ipotesi di omissione ed evasione contributiva: per omissione contributiva si intendono i casi di mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, mentre il concetto di evasione è strettamente legato all’intenzionalità del datore di lavoro, il quale, con la precisa volontà di non pagare i contributi o i premi dovuti, occulta il rapporto di lavoro le retribuzioni erogate non effettuando le registrazioni o le comunicazioni obbligatorie previste.

In caso di omissione contributiva i soggetti inadempienti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali. La sanzione è calcolata fino alla data del pagamento del dovuto prendendo come riferimento il TUR vigente al momento del pagamento e non può essere superiore al 40%dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di evasione contributiva invece la sanzione è più severa, che prescinde dal TUR e che è pari, in ragione d’anno, al 30% del contributo o premio evaso fino ad un massimo del 60%. Oltre il quale sono dovuti gli interessi di mora. La legge prevede comunque la comminazione di sanzioni meno severe in caso di spontanea regolarizzazione dell’evasione che avvenga entro 30 giorni dalla denuncia dell’evasione, in cui trova applicazione lo stesso impianto sanzionatorio previsto per i casi di omissione contributiva.

Un’ulteriore ipotesi sanzionatoria si rinviene nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrative sulla ricorrenza degli obblighi contributivi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. Anche on questo caso si applica la sanzione prevista per i casi di omissione. Qualora gli importi dovuti non dovessero essere pagati nei termini previsti dall’Istituto, tale regime agevolato non troverebbe più applicazione e se applicherebbero le normali sanzioni previste per l’inadempienza originaria.

In forza del TUR stabilito dalla BCE, la sanzione civile applicata ai casi di omissione, denuncia spontanea di evasione e inadempimenti dovuti a oggettive incertezza è pari al 6,75% in ragione d’anno a decorrere dal 13 aprile 2011.

• SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Agli Enti impositori è concessa la facoltà, in caso di procedure concorsuali, di prevedere sanzioni ridotte per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, entro il limite minimo del tasso annuo stabilito per gli interessi legali. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,50% ed è quindi superiore al TUR. Le sanzioni ridotte attualmente applicate dall’INPS nel caso di procedure concorsuali sono pari:
- Al tasso degli interessi legali (1,50%), nei casi di omissione contributiva;

- Al tasso degli interessi legali maggiorato di due punti percentuali (3,50%), nei casi di evasione contributiva.

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