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martedì 14 giugno 2011

Benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti: adempimenti dei datori di lavoro

Il D.Lgs. n. 67/2011 ha dato attuazione alle deleghe in materia di benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti.
Tale disposizione è essenzialmente volta a consentire ai lavoratori dipendenti interessati, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con anticipo di tre anni , fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni nonché il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Le attività coinvolte sono:
- Lavori in galleria o miniera
- Lavori nelle cave
- Lavori in cassoni ad aria compressa
- Lavori svolti dai palombari
- Lavori svolti ad alte temperature
- Lavori del vetro cavo
- Lavori espletati in spazi ristretti
- Lavori di esportazione dell’amianto
- Lavorazioni a turni nel periodo notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni all’anno non inferiore a 78
- Lavorazioni svolte nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno tre ore
- Lavoratori addetti alla linea di catena.
- Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti
Agli artt. 5 e 6 del sono prescritti, invece, gli adempimenti che gravano sul datore di lavoro.

In primis il datore è tenuto a comunicare, esclusivamente in via telematica, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante l’invio di e-mail all’indirizzo istituzionale, alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nell’ipotesi in cui i lavoratori notturni impiegati rientrino nelle categorie individuate dalla norma.
Si specifica che la comunicazione in questione può essere effettuata dal datore direttamente o attraverso la propria associazione di categoria o un professionista abilitato.

Il secondo adempimento a carico dei datori riguarda la comunicazione, sempre alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e, in sede di prima applicazione, per quelle che hanno già in atto le lavorazioni indicate nell’allegato 1 al Decreto entro il 25 giugno 2011. Le attività sono individuate sulla base di alcune voci di tariffa INAIL.

In caso di violazione di tali adempimenti sono previste sanzioni di natura amministrativa comprese tra 500 e 1500 euro a cui è applicabile l’istituto della diffida.

Infine spetta al personale di vigilanza delle DPL e degli organi previdenziali effettuare ispezioni per verificare la veridicità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all’istanza con la quale si richiede il beneficio anticipato

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