Corte di Cassazione, sentenza 30 maggio 2011, n. 11900
Annullabilità delle dimissioni
Con la sentenza in oggetto, i giudici della Suprema Corte sono intervenuti sull’istituto delle dimissioni ribadendo che le stesse non sono annullabili per incapacità del lavoratore poiché sono un atto unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale a cui si applicano le stesse regole generali che si normano i contratti.
Nel caso esaminato si fa riferimento alle dimissioni presentate da un dipendente affetto da disturbo depressivo, le quali, ad avviso della Corte, non risultano annullabili poiché per essere annullate è necessario provare uno stato di privazione della facoltà intellettiva e volitiva, anche di natura temporanea. La crisi depressiva, invece, non testimonia uno stato di incapacità per cui ricade sul dipendente l’onere di provare la condizione di infermità.
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