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mercoledì 15 giugno 2011

Materia di congedi, aspettative e permessi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale, DPL Modena 10 giugno 2011

Materia di congedi, aspettative e permessi

In data 9 giugno 2011 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.Lgs. che dà attuazione alla delega contenuta nella L. n. 183/201 circa il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

La ratio dell’intervento normativo cerca di calibrare l’esigenza di favorire l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati, nonché reprimere eventuali abusi nella fruizione dei permessi

Una prima novità riguarda le donne che si trovano nella situazione di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno o nell’ipotesi di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.

A differenza della normativa precedente che prevedeva, in queste ipotesi, lo scatto automatico dell’astensione obbligatoria, la novella permette alla donna di riprendere l’attività in qualsiasi momento purchè dia un preavviso di 10 giorni e presenti un doppio certificato del medico specialista che attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della donna.

E’ stato previsto il prolungamento del congedo parentale della lavoratrice madre o del padre, entro il compimento dell’ottavo anno di età del figlio portatore di handicap particolarmente grave, fruibile in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni, a condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

La fruizione dei congedi per l’assistenza di soggetto portatore di handicap (ex art. 33, c. 3 L. n. 104/92) è riconosciuto in alternativa alle due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap, per entrambe i genitori che ne possono fruire anche in maniera continuativa.

Il coniuge convivente del soggetto con grave handicap, entro 60 giorni dalla richiesta, ha diritto alla fruizione del congedo ex art. 4, c. 2 L. 53/2000 non superiore a due anni continuativi o frazionati e per motivazioni accertate.

Importante sottolineare che il congedo non può superare i due anni per ciascun portatore di handicap nell’arco della vita lavorativa, a prescindere, quindi, dalla presenza di successivi rapporti di lavoro con diversi datori. Inoltre, congedo e permessi sono riconosciuti soltanto ad un unico lavoratore per la stessa persona. In caso di assistenza del figlio, il diritto è riconosciuto ad entrambe i genitori che ne possono fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro non può godere dei benefici ex art. 33, c. 2 e 3 L. n. 104/92 e ex art 33, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001.

L’indennità corrisposta durante il periodo di congedo, nonché la contribuzione, spettano fino ad un importo complessivo di durata annuale del congedo, pari a 43579, 06 € a partire dal 2011.

Il lavoratore che dopo aver conseguito il dottorato di ricerca cessi il rapporto di lavoro con la PA tramite dimissioni entro due ani, è tenuto alla ripetizione degli importi corrisposti nella previsione del secondo periodo del c. 1 ex art. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il dipendente ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone con grave handicap purchè si tratti del coniuge o di un parente o affine di primo grado o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge del soggetto con grave handicap abbiano compiuto i 65 anni, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

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