Sen 16/05/2011 n. 10733 Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che affinché le dimissioni abbiano valore negoziale di recesso, queste devono contenere l’incondizionata e univoca volontà del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro e che tale volontà deve essere comunicata con un mezzo idoneo alla controparte.
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