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giovedì 9 giugno 2011

Detassazione somme legate agli incrementi di produzione: regolarizzazione dei versamenti

relativo alla tormentata vicenda della detassazione delle somme legate agli incrementi di produzione, stabilendo, a differenza di precedenti interpretazioni formulatesi fino ad allora, la non retroattività degli accordi di secondo livello, i quali tuttavia rappresentano condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale.

Nello stesso documento, inoltre, l’Agenzia ha specificato, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che si sono create intorno all’istituto, che ai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non si applicano le sanzioni purché effettuino i versamenti delle differenze dovute tra l’imposta sostitutiva già versata e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ordinarie ritenute sui redditi di lavoro dipendente, comprensivi di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Nonostante questo intervento risulta utile esplicitare due ulteriori casistiche :

- VIOLAZIONI COMPIUTE DOPO FEBBRAIO: le sanzioni sono sanzionabili dal momento che sono state operate in un periodo in cui, a seguito dell’emanazione della circolare n. 3/E del 14/02/2011, era stata chiarita la necessità della stipula di un contratto a livello territoriale o aziendale per la percezione delle somme con tassazione agevolata. Tali sanzioni possono essere regolarizzate tramite ravvedimento operoso.
- VIOLAZIONI AVVENUTE ENTRO FEBBRAIO: le sanzioni non vengono applicate e la regolarizzazione della somma differente tra dovuto e l’imposta sostitutiva versata, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori pari all’1.5% da rapportare ai giorni di ritardato pagamento, può avvenire entro il 22 agosto 2011 (a seguito del dpcm 12 maggio 2011 che ha disposto lo slittamento dei versamenti cadenti il 1° agosto 2011 a tale data successiva)

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