Inps, messaggio 17/06/2011, n. 13041
Le lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un congedo parentale per un periodo pari a 3 mesi che deve essere goduto entro 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia, ciò a prescindere dall’età del minore e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
Diverso il caso dell’indennità di maternità, quest’ultima spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia con le seguenti limitazioni:
- che il minore non abbia superato i 6 anni nel caso di adozioni o affidamento nazionale (adottivo o non preadottivo).
- fino al compimento dei 18 anni in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale.
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