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lunedì 13 giugno 2011

Rinnovo CCNL aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali

In data 31/05/2011 le parti sociali interessate hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali che avrà decorrenza dal 1/07/2011 per una durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica.

Si evidenziano di seguito le novità:

- aumento salariale: per il livello baricentro B3 è previsto un aumento salariale a regime complessivo pari a 100€ da erogarsi in tre tranches

- 1° luglio 2011 - 35 euro
- 1° gennaio 2010 - 40 euro
- 1° gennaio 2013 - 35 euro

- una tantum: per i lavoratori in forza alla data del 30/05/2011 livello B3, viene erogato l’importo lordo di 362.66€ commisurato all’anzianità di servizio relativa al periodo 01/04/2010 – 30/06/2011 (con riduzione proporzionale in caso di aspettativa, assenza facoltativa post partum, Cig a 0 ore) che verrà corrisposta

- 50% con le competenze di luglio 2011
- Il restante 50% con le competenze di febbraio 2012
Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR.

- elemento di garanzia retributiva: per i lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno per aziende che
- non abbiano mai fatto contrattazione di secondo livello e
¬- che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL
è riconosciuto un importo di 250€ lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL da corrispondere nelle competenze del mese di aprile

Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR.


- Flessibilità tempestiva: l’azienda può attivare la variazione del normale orario per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite, entro il limite massimo di 10 ore giornaliere e 48 ore settimanali per far fronte ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività produttiva.
Resta tuttavia possibile il ricorso alla flessibilità positiva e negativa.
Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro saranno retribuite con una maggiorazione pari a
- 35% della retribuzione oraria per le ore prestate in turni diurni
- 45% della retribuzione oraria per le ore prestate in turni notturni o in giornate non lavorative.
Tali ore concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio.
Si sottolinea, infine, che trattasi di una disciplina sperimentale e l’utilizzo sarà monitorato dalle parti.

- Tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva: è possibile gestire tramite accordo aziendale le quote di tredicesime e quattordicesima mensilità eccedenti la mensilità nell’ambito della contrattazione di II livello.

- Fondo di assistenze sanitaria integrativa: tale Fondo è previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e l’iscrizione di 120€ annuali, per il primo anno (da gennaio 2013) è pari a 10€ a carico dell’azienda, per gli anni successivi l’adesione è volontaria con quota pari al 30% a carico del dipendente e del 70% a carico azienda.
Solo per il 2013 è prevista l’iscrizione automatica di tutti i lavoratori a tempo indeterminato che non beneficiano di forme di assistenza sanitaria integrativa.

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