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mercoledì 29 giugno 2011

Ravvedimento eseguito in forma frazionata

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011

Ravvedimento eseguito in forma frazionata

L’agenzia delle entrate risponde con la risoluzione n. 67/E alle numerose richieste di chiarimenti pervenutele in merito alla disciplina del ravvedimento operoso, normato dall’art. 13 del Dlg n. 472/’97.
I dubbi insorti si concentrano soprattutto per ciò che concerne la possibilità per i contribuenti di usufruire dell’istituto del ravvedimento in modo frazionato con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

Nella prassi non è chiaro se il contribuente possa godere della riduzione della sanzione anche nell’ipotesi in cui esegua, entro il termine per la presentazione della sanzione (anche in modo frazionato), tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento.

Ciò alla luce di una restrittiva interpretazione di quanto previsto da una circolare dell’agenzia delle entrate datata 23 luglio 1998 n. 192/E nella quale, al paragrafo 1.1, viene chiarito che “le violazioni riguardanti l’omesso o il carente versamento delle imposte dovute sono regolarizzabili con il pagamento entro il 31 luglio 1998 e senza la possibilità di rateazione, dell’imposta non versata…”.

L’agenzia delle entrate nel fornire chiarimenti preliminarmente osserva che esiste una distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”.

Nella prima ipotesi è da ritenersi esclusa la possibilità di applicazione del ravvedimento operoso a norma del citato art. 13, ciò in quanto la rateazione è applicabile solo quando espressamente prevista dalla legge, in presenza di presupposti e requisiti da essa disciplinati.

In particolare, nel caso in cui il contribuente provveda al versamento della prima rata di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, è escluso che egli possa beneficiare di una riduzione complessiva delle sanzioni applicabile, allo stesso modo è escluso che in caso di controllo fiscale tra un versamento e l’alto egli possa invocare l’avvenuta definizione totale della violazione.

Nel caso della fattispecie illustrata si configura piuttosto il caso del ravvedimento “parziale” di quanto dovuto.

Alla luce della vigente normativa, fermo restando dunque il limite rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine previsto per il ravvedimento, è ammissibile la figura del ravvedimento parziale purché corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito d’imposta versato.

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