Corte di Cassazione, sentenza 28/03/2011, n. 7046
Criteri di scelta per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
E’ noto che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile non si può fare ricorso al criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né al criterio della impossibilità di repechage data l’equivalenza di tutte le posizioni lavorative e dunque la potenziale licenziabilità di tutti i lavoratori, neppure per atti discriminatori.
Con tale sentenza la Corte sostiene che i criteri a cui far ricorso nel caso di in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, rispettando contestualmente i fondamentali criteri di correttezza e buona fede, sono quelli fissati dalla L. n. 223/1991, art. 5, relativamente ai licenziamenti collettivi che rimanda ai profili dei carichi di famiglia e l’anzianità.
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