Cerca nel blog

mercoledì 29 giugno 2011

La malattia durante le ferie

E’ pacifico che, nel corso del normale svolgimento del rapporto di lavoro, l’insorgere della malattia costituisce causa di impossibilità di svolgimento della prestazione.

Inoltre se la malattia si verifica prima dell’inizio del periodo programmato delle ferie, essa impedisce la fruizione fino all’avvenuta guarigione.

Controverso è il caso di malattia che insorge durante il periodo di ferie.

Per l’approfondimento del caso occorre fare una premessa preliminare: le ferie nel nostro ordinamento sono riconosciute dall’art. 36 della Costituzione quale diritto irrinunciabile con lo scopo di consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psicofisiche.

Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 297 del 19/06/1990 nella quale ha stabilito:

1. La necessità di una disciplina dettagliata da parte del legislatore o della contrattazione collettiva in merito all’insorgenza della malattia durante il periodo di ferie.
2. Che l’art. 2109 c.c. contrasta con la Costituzione nella parte in cui non prevede che l’insorgere della malattia durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso.
3. Il principio appena enunciato non ha valore assoluto ma tollera delle eccezioni da valutare in relazione alla specificità degli stati morbosi. In particolare sarà necessario stabilire l’incidenza della malattia nell’impedimento del recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
La Cassazione a sezioni unite con sentenza nl 1947 del 23/02/1998 è tornata sul tema, ribadendo i principi della Corte Costituzionale aggiungendo che il lavoratore che intenda modificare il titolo della sua assenza da “ferie” a “malattia” ha l’onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro. Tale comunicazione determina la conversione dell’assenza con la sola eccezione del caso in cui il datore dimostri, attraverso i dovuti controlli sanitari, la compatibilità del della malattica con il godimento delle ferie.

La giurisprudenza successiva ha ritenuto nulle le clausole contrattuali che prevedevano la sospensione delle ferie solo per le malattie che superavano un determinato numero di giorni.
L’Inps ha poi fornito ulteriori istruzioni che possono essere così sintetizzate:

- i giorni che precedono la comunicazione della malattia al datore di lavoro sono sempre da considerarsi come ferie.

- il lavoratore deve rispettare l’obbligo di comunicazione e di reperibilità
- Il datore nel richiedere la visita ispettiva all’Inps deve specificare che si tratta di visita volta a verificare che la malattia sia idonea a sospendere il periodo di ferie
- L’inps ritiene che il godimento delle ferie viene impedito da stati morbosi che comportano un’inabilità temporanea assoluta (es. stati febbrili elevati, ricoveri, ingessature)
- normalmente non rilevano la cefalea, lo stress, le sindrome ansioso depressive
L’impossibilità di eseguire la visita per non reperibilità del lavoratore preclude l’accertamento della malattia stessa e quindi la sua idonietà ad interrompere le ferie.

Nessun commento: