Tribunale di Treviso, 29 aprile 2011
Contratto in somministrazione: eventuali difetti non ricadono sull’utilizzatore
La recente sentenza del tribunale di Treviso va a confermare un andamento già da tempo consolidato circa il rapporto che viene ad intercorrere tra il contratto in somministrazione e l’utilizzatore.
Partendo dal presupposto che l’effettivo datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione, l’utilizzatore, invece, collocato in una posizione di terzietà rispetto al formale rapporto di lavoro, intesse un rapporto di mero fatto con il lavoratore il quale può contestare eventuali patologie del rapporto giuridico esclusivamente all’Agenzia.
Ne deriva che eventuali vizi formali o sostanziali del contratto di lavoro in somministrazione non ricadono sull’utilizzatore.
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