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martedì 21 giugno 2011

Malattia e ferie

Il verificarsi dell’evento morboso prima del godimento del periodo di ferie ed il protrarsi della malattia durante tale periodo, comporta che l’assenza deve essere imputata a malattia ed il soggetto conserva il diritto di fruire delle ferie in un momento successivo. Anche nell’ipotesi di ferie collettive, i giorni di malattia cadenti in questo periodo vengono imputate a malattia ed il prestatore potrà recuperare i giorni non goduti in un momento successivo.

Più complesso il caso di malattia intervenuta durante lo svolgimento del periodo di ferie.
Cardinale in questo ambito due sentenze:
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 616/1987 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c. laddove non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie non ne sospende il decorso;
- la conseguente sentenza delle Sezioni Unite n. 1947/1998 che sanciscono che il principio dell’effetto sospensivo delle ferie in caso di malattia insorta durante il periodo di ferie non ha valore assoluto ma richiede la verifica relativamente l’incompatibilità tra la malattia e l’essenziale funzione di recupero delle energie lavorative.

In questo quadro, al verificarsi di tali eventi è possibile la conversione del titolo dell’assenza da ferie a malattia qualora sia accertato, a seguito di intervento di debita certificazione medica, che l’evento morboso non consenta il pieno recupero dell’energie psicofisiche, ratio dell’istituto, poiché, infatti, in mancanza di tale situazione il decorso delle ferie prosegue normalmente nonostante la malattia.

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