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giovedì 16 giugno 2011

Decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro

Corte Costituzionale, sentenza 04 aprile 2011, n. 116

Decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro

In seguito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001sollevata dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, la Corte Costituzionale con la sentenza suindicata ne ha stabilito l’incostituzionalità.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 16, lett. c), D.Lgs. n. 151, le lavoratrici gestanti hanno diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi che precedono la data presunta del parto fino alla nascita, nonché dalla nascita del figlio e per i tre mesi successivi, ovvero, in caso di congedo di maternità cd flessibile, da un mese prima della nascita fino a quattro mesi dopo.

Il caso oggetto della sentenza riguardava una lavoratrice che a seguito di un parto prematuro aveva chiesto di utilizzare il periodo di astensione obbligatoria a partire dalle dimissioni del figlio dalla struttura ospedaliera poiché la bambina era stata ricoverata in ospedale quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria.

A tal proposito la lavoratrice aveva inoltrato all’INPS la richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla presunta data del parto oppure dall’ingresso della neonata nella casa famiglia. Richiesta respinta dall’Istituto.

La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della norma suindicata nella parte in cui non permette, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in struttura ospedaliera, che la madre possa fruire del congedo obbligatorio che le spetta “a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa famiglia” e questo perché, continuano i giudici, “la norma considera e protegge anche il rapporto che in tal periodo si instaura tra madre e figlio”, in particolar modo al profilo relazionale ed affettivo.

I giudici hanno affermato che il congedo obbligatorio non può decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale dal momento che tale criterio può essere utilizzato solo per il calcolo dei due mesi in relazione ad un evento non ancora avvenuto (presunto parto), ma qualora il parto sia prematuro tale criterio non può trovare accoglimento poiché “porterebbe ad operare un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto e che in ogni caso non è idoneo ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino”.

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