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giovedì 23 giugno 2011

COMMERCIANTI IN CRISI INDENNIZZO INPS

Il cosiddetto "Collegato Lavoro" consente di pagare l'indennizzo INPS ai commercianti in crisi fino alla data di decorrenza della pensione, coprendo in tal modo il periodo "di vuoto" di 18 mesi che corre tra il raggiungimento del diritto a pensione e l'apertura effettiva della finestra.

Questo "allungamento" nel tempo del pagamento dell'indennizzo è riconosciuto ai commercianti che nel mese in cui compiono l'età pensionabile - cioè 60 anni se donne e 65 se uomini - abbiano raggiunto anche il requisito minimo dei 20 anni di contributi versati.

L'indennizzo viene pagato ogni mese ai commercianti che chiudono definitivamente l'attività e hanno determinati requisiti.

Le attività interessate sono:

a) commercio al minuto in sede fissa;

b) somministrazione di alimenti e bevande;

c) commercio su aree pubbliche (ambulanti);

d) agenzia/rappresentanza di commercio.

Le condizioni richieste si dividono in due categorie:

A - Condizioni soggettive:

- almeno 57 anni di età (donne) e 62 anni (uomini);

- almeno 5 anni di contributi INPS.

B - Condizioni oggettive:

- cessazione definitiva dell'attività;

- riconsegna al comune delle licenze/autorizzazioni;

- cancellazione dai registri delle imprese della Camera di commercio.

L'INPS eroga una cifra pari alla pensione minima. L'indennizzo pagato in cifra fissa qualunque sia l'ammontare dei contributi versati, viene messo in liquidazione dal mese successivo alla domanda degli interessati, e fino al momento in cui si potrà avere materialmente la pensione di vecchiaia, perciò fino all'apertura della finestra.

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