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martedì 7 giugno 2011

Omesso versamento di ritenute previdenziali

Corte di Cassazione, sentenza 24 maggio 2011, n. 20560



Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in linea con giurisprudenza già consolidata, la dichiarazione di fallimento dell’azienda costituisce prova dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (ex art. 179 c.p.), con riferimento al periodo di tempo immediatamente successivo alla chiusura della procedura fallimentare.

Per cui, qualora il datore esibisca tutta la documentazione necessaria a dar prova della pendenza delle procedure fallimentari iniziate all’epoca della condanna del reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali, questa concretizza prova dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili.

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