INAIL, nota 01 giugno 2011, n. 4090
Le imprese di autotrasporti classificate alle voci 9121 e 9123 sono tenute:
- ad applicare alle retribuzioni dichiarate il 16 febbraio scorso (o 16 marzo qualora abbiano provveduto attraverso l’invio telematico ) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica al fine di calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati;
- ad applicare al premio di rata 2011 la percentuale di riduzione del 14.70% al fine di calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano - titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione –
Il versamento dei suddetti premi deve essere effettuato entro il 16 giugno in un’unica soluzione oppure in tre rate: 16 giugno, 16 agosto, 16 novembre
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mercoledì 8 giugno 2011
INAIL settore autotrasporto, INAIL: nota 01 giugno 2011, n. 4090
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