Corte di Cassazione, sentenza 18/03/2011, n. 6285
Comunicazione del datore nel licenziamento collettivo
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ritiene che nelle procedure di licenziamento collettivo le comunicazioni di recesso ad opera del datore di lavoro ai competenti uffici e ai sindacati, nonché al lavoratore, richieste a pena di inefficienza del licenziamento, devono essere necessariamente effettuate in contemporanea.
La mancata comunicazione in questione vale ad escludere l’inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi oggettivi da comprovare da parte del datore di lavoro.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento