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lunedì 13 giugno 2011

Comunicazione del datore nel licenziamento collettivo

Corte di Cassazione, sentenza 18/03/2011, n. 6285

Comunicazione del datore nel licenziamento collettivo

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ritiene che nelle procedure di licenziamento collettivo le comunicazioni di recesso ad opera del datore di lavoro ai competenti uffici e ai sindacati, nonché al lavoratore, richieste a pena di inefficienza del licenziamento, devono essere necessariamente effettuate in contemporanea.

La mancata comunicazione in questione vale ad escludere l’inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi oggettivi da comprovare da parte del datore di lavoro.

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