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martedì 7 giugno 2011

Indennità di mobilità e lavoratori che si associano in cooperativa

INPS, Circolare 14 aprile 2011, n. 67


Attraverso la circolare suindicata l’Istituto ha fornito indicazioni circa la compatibilità dell’istituto della mobilità (disciplinato dalla L. n. 223/1991-successive modificazioni e integrazioni) e il contestuale svolgimento di attività lavorativa.

Il beneficiario dell’indennità di mobilità può richiede l’anticipazione totale della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, con contestuale cancellazione dalle liste di mobilità, invece, qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato lo stesso è tenuto alla restituzione dell’indennità anticipata entro 2 anni dalla corresponsione.

Va sottolineato che nel caso in cui il beneficiario non ne chieda l’anticipazione, l’indennità di mobilità viene meno, qualora la legge non disponga diversamente, solo con la cessazione dello stato di disoccupazione involontaria.

Si rammenta che lo stato di disoccupazione si conserva anche durante lo svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale.

Per cui la compatibilità tra l’indennità di mobilità e l’attività di lavoro autonomo permane quando i redditi percepiti non provochino la perdita dello stato di disoccupazione, ovvero 4800 euro annui per il lavoro autonomo, 8000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il superamento di dette somme limite provoca la decadenza dall’indennità e la cancellazione dalle liste di mobilità.

Nei casi di compatibilità, la remunerazione è cumulabile con l’indennità nei limiti in cui garantisca la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, mentre, nel caso di superamento del limite, l’indennità verrà ridotta fino a che la somma tra indennità e remunerazione non eguagli la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità.

I beneficiari dell’indennità di mobilità che vogliano rioccuparsi associandosi in cooperativa, a prescindere dalla forma con cui venga qualificato il rapporto di lavoro, possono chiedere l’anticipazione della prestazione in una soluzione unica.

L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa non comporta la restituzione dell’anticipazione, a meno che il lavoratore intessa rapporti diversi da quello intrattenuto con la cooperativa.

La richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intessa con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude, per quel rapporto di lavoro subordinato, gli incentivi altrimenti fruibili. Se, invece, il lavoratore pur aderendo alla cooperativa non richiede l’anticipazione, la cooperativa godrà dei suddetti incentivi.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Scusi, ma se io mi metto con mio congnato che ha una ditta individuale iscritta alla CCIA come coadiuvante familiare o associato in partecipazione, posso chiedere l’anticipo della mobilità in un ‘unica soluzione??