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domenica 31 luglio 2011

SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO, L’onere della prova nelle imprese familiari

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro sentenza n. 9043 del 20/04/2011

L’onere della prova nelle imprese familiari

I caratteri essenziali che costituiscono il rapporto di lavoro subordinato sono individuati dal codice civile all’art. 2094 “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Nella pratica non è sempre agevole identificare all’interno del rapporto di lavoro l’elemento della subordinazione. Negli anni la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici utili a rilevare la subordinazione, seppur di per sè non determinanti e sufficienti nella dimostrazione del vincolo.
Tali indici possono essere ad esempio l’osservanza di un orario di lavoro, l’assenza di rischio, la natura delle prestazione, la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva. La subordinazione è da intendersi, dunque, come assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo del datore di lavoro.
Ai fini della prova circa la sussistenza della subordinazione è pacifico in giurisprudenza che l’onere è in capo alla parte attrice.

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha affrontato in particolare il tema della dimostrazione della subordinazione nella prestazione lavorativa resa all’interno dell’impresa familiare.

Nel caso di specie la lavoratrice ricorrente sosteneva di svolgeva attività nell’ambito dell’agricoltura in favore di parenti e affini e chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in favore di diversi datori di lavoro al fine di ottenere dall’INPS l’indennità di maternità per l’astensione dal lavoro.

Nei primi due gradi di giudizio di merito la domanda era stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni del giudizio di merito richiamando l’indirizzo della prevalente giurisprudenza secondo la quale “per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e in particolar modo dei requisiti defettibili della subordinazione e della onerosità”

(Cass. 19 maggio 2003, n. 7845).
In particolare, in agricoltura la mera prestazione resa in favore di parenti o affini non è sufficiente a costituire un rapporto subordinato. La giurisprudenza costante ritiene che per il riconoscimento del rapporto di lavoro deve essere provata la subordinazione e l’onerosità della prestazione, in modo che sia inequivocabilmente dimostrata la corrispettività tra una determinata prestazione e una retribuzione. Oltre all’elemento retributivo deve essere altresì dimostrata la soggezione a direttive e controlli da parte del datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1218).

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