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domenica 31 luglio 2011

Definizione di Mobbing

Corte di Cassazione, sent. n. 12048 del 31 Maggio 2011

Definizione di Mobbing

Riformando quanto deciso in primo e secondo grado, la Cassazione con la sentenza n. 12048 definisce la nozione mobbing ed individua i suoi elementi costitutivi.

Secondo la Corte il mobbing si configura come una condotta ostile, svolta con sistematicità e reiterazione dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro. Tale condotta finisce per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica con la conseguenza dell’emarginazione e la mortificazione del dipendente, con la lesione dell’equilibrio psicofisico e della personalità dello stesso.

Secondo la Corte ai fini dell’accertamento della condotta lesiva del datore di lavoro devono ritenersi rilevanti i seguenti fatti:

- La molteplicità di comportamenti persecutori, anche se leciti considerati singolarmente ma posti in essere in maniera sistematica contro il dipendente con intento vessatorio.
- Il manifestarsi dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- Nesso di causalità tra condotta del datore e pregiudizio psicofisico del lavoratore
- La prova dell’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio del datore.

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