Circolare INPS, N. 99 del 22/07/2011
Obbligo contributivo per i pensionati che percepiscono redditi da attività professionale
L’art. 18 del comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevede che gli entri previdenziali privati devono entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ad adeguare i propri statuti in modo che risulti l’obbligatorietà contributiva in capo ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico ma che continui a svolgere un’attività per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo professionale, percependo un reddito.
Il contributo minimo da versare non può avere un’aliquota inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti con esclusione dall’obbligo di versare anche alla gestione separata INPS.
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