Colpo di sonno del camionista: responsabilità del datore di lavoro nel caso di turni massacranti
Con la sentenze n. 21810 del 12.05.2010 la Corte di Cassazione ha ritenuto il datore di lavoro colpevole in concorso con il proprio dipendente di omicidio colposo, a seguito di sinistro stradale causato da quest’ultimo colto da un colpo di sonno causato da massacranti turni di lavoro.
La Corte ha ritenuto che il colpo di sonno con il relativo incidente stradale mortale era da considerarsi come un evento prevedibile da parte del datore di lavoro.
Come è stato rilevato dai dischi cronotachigrafi, il lavoratore, conducente di un autocarro, aveva guidato complessivamente 31 ore e 19 minuti nelle ultime 43 ore e 35 minuti, con soste brevi, la più lunga di durata pari a 5 ore e 40 minuti.
In questo caso il datore di lavoro avrebbe dovuto disporre la presenza sul mezzo di un altro lavoratore per permettere il rispetto dei tempi massimi di guida di un conducente.
La Corte rileva che l’imposizione dei ritmi di lavoro è espressione del potere del datore di lavoro e quindi il comportamento del lavoratore è una conseguenza di tale imposizione e per questo motivo è fondata la decisione di condanna del datore in concorso con il lavoratore.
La Corte continua argomentando che il comportamento del lavoratore è una conseguenza probabile e prevedibile, rilevando un nesso causale tra la decisione di imporre turni massacranti e il comportamento, concretizzatosi nel colpo di sonno che ha causato il sinistro mortale, del lavoratore.
Il datore di lavoro è esente da responsabilità soltanto nei casi in cui il lavoratore ha posto in essere comportamenti abnormi, non prevedibili in contrasto con le direttive ricevute dal datore di lavoro.
Corte di Cassazione – Sezione IV penale, sent. 12 maggio 2010 n. 21810
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