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mercoledì 13 luglio 2011

La riforma in materia di congedi e permessi

Il 9 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo in materia di congedi, permessi e aspettative in attuazione della delega conferita dall’art. 23 del c.d. Collegato Lavoro.

Il Decreto non è ancora in vigore in quanto in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di seguito le novità rilevanti contenute nello stesso.

Per ciò che concerne l’astensione obbligatoria per maternità, l’attuale D.lgs n. 151/01 stabilisce che nel caso di interruzione di gravidanza bisogna distinguere a seconda che l’interruzione sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno di gestazione.

Nel primo caso l’assenza della lavoratrice deve essere gestita come malattia, nel secondo caso l’interruzione sarà considerata parto a tutti gli effetti, con la conseguenza che la lavoratrice dovrà astenersi obbligatoriamente nei 3 mesi successivi.

L’art. 2 del nuovo Decreto prevede la facoltà per le lavoratrici in questione di tornare al lavoro prima dei 3 mesi a condizione di dare un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e di una doppia certificazione medica rilasciata dallo specialista del SSN e dal medico competente.
La nuova norma ha un’impronta terapeutica: si vuole dare alla lavoratrice la possibilità di superare l’evento traumatico riprendendo la normale vita quotidiana e quindi anche la normale attività lavorativa.

In quest’ottica il decreto prevede tale facoltà non soltanto in caso di interruzione di gravidanza ma anche nei caso di decesso del bambino alla nascita e nel caso di decesso del bambino durante l’astensione obbligatoria.

In tema di astensione facoltativa l’attuale norma prevede un periodo di astensione di 3 anni, anche non continuativi, nei primi 8 anni di vita del bambino affetto da handicap grave, salvo ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

L’art. 3 del nuovo decreto elimina la condizione ostativa del ricovero a tempo pieno nel caso in cui sia richiesta la presenza di un genitore e contestualmente elimina la possibilità di cumulo dei periodi di astensione facoltativa (10 mesi ordinari + 3 anni per handicap gravi) riducendoli a 3 anni complessivamente nei primi 8 anni di vita del bambino.

Per ciò che concerne i congedi per assistenza di figli con handicap grave attualmente la norma prevede che i genitori possono usufruire di 3 giorni al mese retribuiti, anche non continuativi e alternativi tra i due genitori, salvo ricovero.

Il decreto che entrerà in vigore stabilisce la non cumulabilità di tali permessi con quelli ex art. 33 co. 2 l. 104/92, due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di età del bambino.

La nuova norma ha anche previsto presupposti più rigidi stabilendo che per la fruizione di tali permessi è necessaria la continuità e l’esclusività dell’assistenza, riconoscendo contestualmente il diritto di assistenza a più persone cumulando più permessi nel caso in cui con la persona affetta da handicap vi sia un legame di coniugio, di parentela o affinità di primo grado, affinità o parentela di secondo grado e che il coniuge o il genitore abbia superato i 65 anni ovvero sia deceduto o invalido.

In materia di congedi parentali per assistenza a portatori di handicap grave l’attuale norma prevede la possibilità per le lavoratrici madri o i lavoratori padri di poter usufruire di un permesso di due anni per assistere una persona di qualsiasi età affetta da handicap grave.

La nuova norma amplia i beneficiari di tali permessi stabilendo che titolare del congedo è il coniuge convivente del portatore di handicap. In via subordinata il padre o la madre e nell’ipotesi in cui anche quest’ultimi dovessero trovarsi in condizioni di impossibilità subentrano nel diritto i fratelli o le sorelle conviventi.

Il congedo ha una durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa del beneficiario.
Le condizioni per poter godere del congedo sono:
l’assenza di un ricovero in case di cure
la mancata fruizione nello stesso giorno anche da parte dell’altro coniuge di un permesso ex art. 33 co. 2 e 3 l. n. 104/92

Durante il congedo il lavoratore beneficiario ha diritto a un’indennità pari alle voci fisse dell’ultima retribuzione e alla relativa contribuzione figurativa, fino ad un importo annuo massimo pari a 43.579,06 euro , soggetto a rivalutazione Istat. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e detratta successivamente da quanto dovuto all’Inps, il congedo non rileva ai fini del tfr.

In tema di congedi per cure previsti per lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, il decreto riscrive la disciplina abrogando gli art. 26 e 10 del D.lgs n. 118/71 e l’art. 10 del D. lgs n. 509/88 stabilendo quanto segue:

- I congedi possono essere goduti per un periodo non superiore a 30 giorni annui, anche non continuativi
- Il datore di lavoro ha il potere di richiedere un certificato medico del Ssn o di una struttura pubblica
- Il trattamento economico è equiparato alla malattia
- Il periodo non è computabile ai fini del comporto
- Attestazione prodotta dal lavoratore dell’effettuazione delle cure

Da ultimo, all’art. 8 del nuovo decreto, viene regolamentata la materia dei congedi a seguito di adozioni. I genitori adottivi potranno usufruire dei permessi per allattamento entro il primo anno dall’ingresso dell’adottato in famiglia e non entro il primo anno di vita dell’adottato.

I dipendenti della pubblica amministrazione potranno usufruire anche dell’avvicinamento temporaneo all’altro genitore per i primi 3 anni dall’ingresso dell’adottato.

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