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giovedì 21 luglio 2011

Definizione di Mobbing

Corte di Cassazione, sent. n. 12048 del 31 Maggio 2011

Definizione di Mobbing

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12048 definisce il mobbing come una condotta ostile, svolta con sistematicità e reiterazione, dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro. Tale condotta finisce per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica con la conseguenza dell’emarginazione e la mortificazione del dipendente, con la lesione dell’equilibrio psicofisico e della personalità dello stesso.

Secondo la Corte ai fini dell’accertamento della condotta lesiva del datore di lavoro devo ritenersi rilevanti i seguenti fatti:

- La molteplicità di comportamenti persecutori, anche se leciti considerati singolarmente ma posti in essere in maniera sistematica contro il dipendente con intento vessatorio.

- Il manifestarsi dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- Nesso di causalità tra condotta del datore e pregiudizio psicofisico del lavoratore
- La prova dell’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio del datore.

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