Circolare I.R.D.C.E.C. n. 23/2011
La l. 30 Luglio 2010 n. 122 ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti della medesima natura iscritti a ruolo e con i termini scaduti per il relativo pagamento.
L’Istituto di ricerca del Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, sulla base della lettura dell’art. 56 del R.D. 16 marzio 1942 n. 267, conferma che non è ammessa la compensazione tra crediti o debiti maturati verso il debitore e di quelli emersi durante il fallimento.
L’agenzia delle entrate è intervenuta precisando che le passività tributarie maturate in capo al fallito non impediscono al curatore di operare la compensazione tra crediti e debiti sorti nel corso della procedura concorsuale.
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