Cerca nel blog

domenica 31 luglio 2011

Obbligo di contribuzione alla luce del D.L.6 luglio 2011 n. 98

Circolare Inps n. 99 del 22 luglio 2011

Obbligo di contribuzione alla luce del D.L.6 luglio 2011 n. 98

La circolare in esame fornisce specificazioni circa le novità in tema di contribuzione introdotte dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, in particolare:

- L’art. 18 del comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevede che gli enti previdenziali privati devono entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ad adeguare i propri statuti in modo che risulti l’obbligatorietà contributiva in capo ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico ma che continui a svolgere un’attività per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo professionale, percependo un reddito. Il contributo minimo da versare non può avere un’aliquota inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti con esclusione dall’obbligo di versare anche alla gestione separata INPS.

- L’art. 18 al comma 12 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 in merito ai soggetti in obbligo di versamento contributivo presso la gestione separata INPS. Il citato articolo, confermando un orientamento costante dell’Istituto, prevede che sono tenuti al versamento alla gestione separata tutti coloro che esercitano una professione abituale, anche non esclusiva, di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione di appositi albi professioni. Sono tenuti alla gestione separata altresì tutti coloro che pur svolgendo attività professionale ascrivibili ad un apposito albo non sono tenuti, per diverse ragioni, al versamento del contributo soggettivo presso le rispettive Casse. Ad esempio sono tenuti al versamento alla gestione separata coloro che non raggiungono un livello minimo di reddito per il versamento alla Cassa di appartenenza oppure coloro che svolgono attività di tirocinio o praticantato.

- Il comma 13 dell’art. 18 conferma la natura integrativa del versamento contributivo all’ENASARCO dagli agenti e rappresentanti di commercio, pertanto, ricorrendone i requisiti, gli iscritti sono tenuti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti.

Nessun commento: