Inps, messaggio n. 14692 del 15 Luglio 2011
Accredito figurativo nei casi di mobilità e compatibilità con il lavoro
Con il messaggio n. 14692, l’Inps interviene circa le modalità dell’accredito figurativo per i periodi di mobilità nei casi di compatibilità con il lavoro.
Nei casi di cumulabilità tra l’indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o co.co.co. l’accredito dei contributi figurativi è calcolato sulla base della differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta.
Nei casi di cumulabilità totale dell’indennità con le prestazioni di lavoro accessorio fino a 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010, la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 euro per ogni 10 euro) deve confluire nella gestione che ha l’onere di effettuare l’accredito figurativo.
L’accredito figurativo, non potrà essere concesso nei casi in cui l’interessato abbia percepito l’indennità di mobilità in un’unica soluzione.
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