Corte di Cassazione, sent. 14517 1 luglio 2011
Onere della prova nel caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di licenziamento dovuto a soppressione del posto di lavoro cui era adibito il lavoratore licenziato, il datore di lavoro ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non era possibile ricollocare il lavoratore in una posizione analoga per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
Il datore deve altresì provare di aver offerto al lavoratore, senza aver ottenuto consenso, il reimpiego per l’espletamento di mansioni inferiori purché compatibili con l’assetto organizzativo aziendale.
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