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giovedì 28 luglio 2011

Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica

Corte di Cassazione, sent. 10341 dell’11 maggio 2011

Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica

In dottrina si è molto dibattuto circa la natura giuridica dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia con una sentenza che ha fatto molto discutere. Per la trattazione dell’argomento è opportuna una premessa preliminare: l’art. 36 della Costituzione prevede espressamente il diritto alle ferie annuali retribuite quale un diritto indisponibile, non fornendo indicazioni in merito alla durata.

L’art. 10 co. 1 e 2 del D.lgs. n.66/2003, in adeguamento alla direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro, prevede un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva purché migliorativa rispetto alla legge.

Il citato decreto prevede, inoltre, che almeno due settimane nel corso dell’anno debbano essere godute consecutivamente e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione e il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo che intervenga risoluzione del rapporto.

In questo contesto normativo, ci si chiede che natura abbia e come possa conciliarsi l’indennità sostitutiva del rapporto con la previsione costituzionale dell’indisponibilità del diritto. Il Ministero del lavoro è intervenuto con la circolare n. 8 del 3 marzo 2005, distinguendo le ferie in 3 periodi:

1. Il primo individuato nelle due settimane consecutive da fruirsi obbligatoriamente entro l’anno di maturazione.
2. Il secondo periodo corrisponde alle due settimane restanti da godersi entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
3. Il terzo periodo corrisponde all’eventuale periodo migliorativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Secondo il Ministero solo il terzo periodo può essere oggetto dell’indennità sostitutiva delle ferie.
Rimane dunque sta stabilire la natura giuridica di tale indennità. In giurisprudenza esistono 3 teorie:

1 teoria della natura retributiva
2 teoria della natura risarcitoria
3 teoria della natura mista

La prima tesi si basa sul corrispettivo delle prestazioni, il c.d. sinallagma contrattuale, a fronte di una prestazione di lavoro viene corrisposta una retribuzione. L’indennità sostitutiva secondo questa tesi sarebbe dunque la corresponsione di una retribuzione per la prestazione effettuata e non dovuta, non restituibile per la natura della prestazione, in forma specifica.

Tale teoria si fonda su quanto disposto dall’art. 2126 cc secondo il quale se il lavoro è stato prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

La seconda tesi di natura risarcitoria pone come fondamento dell’indennità sostitutiva del preavviso il danno subito dal lavoratore cui non è stato consentito il riposo avendo quest’ultimo la finalità del recupero delle energie psicofisiche nonché di poter godere una vita privata di relazione.

Vi è una terza tesi intermedia che sposa entrambe le teorie sopra esposte, sostenendo la natura retributiva dell’indennità ex art. 2126 cc. ed evidenziando comunque come l’inadempimento del datore sfocia in un onere di tipo risarcitorio del danno subito dal lavoratore. La sentenza in esame sostiene la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie.

La Corte di Cassazione, riformando le sentenze di primo e secondo grado, sposa la tesi della natura risarcitoria dell’ indennità sostitutiva delle ferie “in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro”.

Il fondamento dell’indennità è da individuarsi non già nella prestazione lavorativa resa ma nel danno subito dal lavoratore a causa del mancato godimento del periodo di riposo.

Tale scelta operata dalla Corte ha dei risvolti pratici importanti in quanto influisce su istituti di natura economica e normativa.

La prescrizione

Nel caso in cui si sposi la natura risarcitoria responsabile da responsabilità contrattuale il termine di prescrizione è quello ordinario pari a 10 anni ex art. 2946 c.c.

Nel caso contrario l’indennità dovrebbe sottostare al termine breve di prescrizione pari a 5 anni applicabile ai crediti retributivi.

L’assoggettamento a contribuzione

Se sussiste natura retributiva l’indennità è soggetta a contribuzione.

Nel caso contrario è da escludere l’assoggettamento a contribuzione.

L’INPS ha sposato la prima tesi riconducendo l’indennità all’ampia definizione di retribuzione imponibile ex art. 12 l. n. 153/

Tfr

In caso di sussistenza della natura retributiva, l’indennità è senz’altro utilizzabile nel calcolo dell’ammontare del tfr.

Viceversa è esclusa in quanto legata ad un inadempimento.

Fiscale

Sul tema la giurisprudenza si è pacificamente espressa in favore dell’ampia definizione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente ex ar. 51 DPR 917/8.

Sulle modalità di tassazione dell’indennità sostitutiva delle ferie il Ministero delle Finanze è intervenuto con la risoluzione 12 gennaio 1995 n. 5/2191. Per le ferie maturare nell’anno di liquidazione si applica la tassazione ordinaria così anche per le ferie maturate nell’anno precedente e ancora fruibili. Si applica la tassazione separata, invece, per le indennità di ferie maturate e non godute in anni precedenti.

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