Cerca nel blog

lunedì 4 luglio 2011

Assistenza fiscale e detassazione nel conguaglio di luglio

Come di consueto anche quest’anno i datori di lavoro in quanto sostituti d’imposta dovranno effettuare, attraverso la busta paga di luglio, le trattenute o i rimborsi delle imposte relative alle dichiarazioni 730 dei loro lavoratori.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, pertanto, potranno essere effettuate anche nel mese di agosto qualora lo stipendio di luglio sarà pagato nel mese di agosto.

Il principio della competenza non si applica ai mod. 730-4 integrativi per i quali vale il principio di cassa.

I relativi conguagli dovranno essere effettuati rispettivamente entro dicembre 2011 nel primo caso e entro novembre 2011 nel secondo caso.

Il termine ultimo per la consegna delle dichiarazioni è stato fissato al 12.07.2011, l’Agenzia delle Entrate una volta ricevute le dichiarazioni ha 10 giorni di tempo per inviare ai sostituti d’imposta i quali potrebbero avere dei tempi strettissimi per l’elaborazione degli stipendi.

E’ stato previsto (Dpcm 12.05.2001) che se il risultato contrabile perviene al sostituto d’imposta oltre tale termine, ovvero il 22 luglio, questi può provvedere alle operazioni di conguaglio a partire dal primo mese utile.

Relativamente ai termini e alle modalità del conguaglio è stato stabilito quanto segue:

• le somme a debito sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, in caso di incapienza la trattenuta residua deve essere effettuata il mese successivo applicando un interesse dello 0,40%.
• Le somme a credito sono rimborsate nella retribuzione relativa al mese di luglio 2011, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e/o imposta sostitutiva e/o di addizionale comunale e regionale dell’Irpef.
• Le somme derivanti da modelli rettificativi o da mod. 730-4 devono essere conguagliate nel primo mese utile nello stesso periodo d’imposta.
• Le somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative sono rimborsate mediante una riduzione delle ritenute nel mese di dicembre.
• Le imposte relative alla seconda rata o unica rata di acconto sono trattenute dalla retribuzione del mese di novembre.
Casi particolari:

E’ possibile che prima che sia effettuato il conguaglio intervenga la cessazione del rapporto, un periodo di aspettativa non retribuito oppure il decesso del lavoratori.

1) Cessazione del rapporto prima del conguaglio:
Nel caso di conguaglio a debito il versamento dovrà essere effettuato direttamente dal lavoratore interessato.
Nel caso di conguaglio a credito le operazioni dovranno essere concluse.
2) Decesso:
Sia in caso di conguaglio a debito che conguaglio a credito si interrompono le operazioni di conguaglio e il sostituto comunica i dati agli eredi.
3) Assenza di retribuzione (per aspettativa non retribuita o altri casi analoghi)
Nel caso di conguaglio a debito si interrompe l’operazione se entro l’anno si prevede di non corrispondere più alcuna retribuzione, prosegue su richiesta del lavoratore nel caso entro l’anno si prevede di erogare delle retribuzioni e applicato una maggiorazione pari allo 0.40%.

Nel caso di conguaglio a credito le operazioni di conguaglio devono essere concluse.

Nel silenzio della norma e in assenza di indicazioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate è da ritenersi che le operazioni di conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto debbano seguire le stesse regole dei lavoratori dipendenti.

Le imposte trattenute devono essere versate entro il termine previsto per il versamento delle ritenute d’acconto dell’assistito relativo allo stesso mese, ovvero il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata la ritenuta.

Nessun commento: