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martedì 5 luglio 2011

Deroghe all’applicazione del nuovo regime pensionistico, Circolare Inps, n. 9 del 24.06.2011

Circolare Inps, n. 9 del 24.06.2011

Deroghe all’applicazione del nuovo regime pensionistico

L’Inps con la circolare n. 90 del 24.06.2011 fornisce chiarimenti in merito alla deroga al nuovo regime delle pensioni, per alcune tipologie di lavoratori, prevista all’art. 1, comma 37, della l. 220 del 13 Dicembre 2010.

Tale norma prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici ante riforma (legge n. 78/2010) continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 201, appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

La deroga è relativa alle finestre di accesso alla pensione e si applica dunque sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.

I’inps fornisce indicazioni per l’individuazione dei potenziali beneficiari della disposizione.

Lavoratori in mobilità ordinaria

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

Per questi lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010.

Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Lavoratori in mobilità lunga

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) successivamente al 31 dicembre 2010.

Lavoratori in esodo

Possono rientrare nella deroga anche i lavoratori che al 31 maggio 2010, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

I lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti per l’accesso al sistema pensionistico entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari:

La graduatoria, a norma del comma 6 dell’art 12 della legge 122/2010, deve essere redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa, ove per cessazione deve intendersi l’attività di lavoro svolta presso l’azienda.

Inoltre la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.

Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari
La volontà di avvalersi della deroga deve essere manifestata dal lavoratore all’atto della presentazione della domanda di pensione.

Definizione delle domande di pensione giacenti.

L’esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga deve essere sospeso nell’attesa della formazione delle graduatorie e la verifica del relativo diritto.

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