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martedì 12 luglio 2011

Responsabilità solidale: modalità operative dell’inps per il recupero dei crediti

La solidarietà contributiva è disciplinata dall’art. 29 co.2 D.Lgs n. 276/03 e dal D.L. n. 223/06 all’art. 35 co. 28.

Il D.Lgs n.276/03 prevede in caso di appalto la responsabilità solidale per tutti i soggetti coinvolti ovvero committente, appaltatore e subappaltatore per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta comprese le sanzioni civili.

La norma prevede un termine di prescrizione di due anni per la chiamata in solidarietà del committente e dell’appaltatore, fermo restando il termine ordinario di cinque anni per l’obbligato principale.

Il D.L. N. 223/06 prevede invece la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore senza vincoli temporali e con l’esclusione del committente.

L’appaltatore è chiamato a rispondere in solidarietà con i subappaltatore non soltanto per i contributi dovuti ma anche per il versamento delle ritenute fiscali con lo stesso termine di prescrizione di 5 anni previsto per i contributi.

La Direzione regionale dell’Inps non ha fornito una prassi ufficiale alla quale attenersi in materia di riscossione dei crediti solidali, per questo motivo alcune sedi regionali, tra le quali la Direzione regionale della Lombardia, hanno elaborato delle regole operative che però sono applicabili soltanto all’interno della regione di riferimento.

La disciplina operativa della Regione Lombardia è stata codificata nel messaggio n. 12354 del 07 giugno 2011, di seguito le linee guida della disciplina.

L’ispettore di vigilanza, una volta accertata l’esistenza della solidarietà, dovrà redigere un verbale nei confronti dell’obbligato principale e un verbale per ogni soggetto chiamato con esso a rispondere del pagamento. In ogni verbale dovrà contenere la puntuale descrizione dei presupposti sui quali si fonda la solidarietà: la normativa di riferimento e circostanze di fatto. Dovranno, inoltre, essere indicati anche gli importi di competenza.

L’inps, nella gestione della riscossione dei crediti, attribuirà ai soggetti coinvolti una nuova matricola anche a coloro già in possesso di matricola aziendale.

La matricola assegnata per la riscossione avrà delle caratteristiche tali da poter essere immediatamente riconoscibile dagli operatori inps che si occupano del rilascio del Durc. A tale proposito è intervenuto il Ministero del lavoro con l’interpello n. 3 del 2 Aprile 2010, stabilendo che il responsabile solidale non può essere pregiudicato ai fini del rilascio del Durc per la posizione regolare.

La matricola sarà così composta:

- Indicazione nell’anagrafica aziendale della dicitura “obbligato in solido con (nome e matricola azienda principale”
- Codice statistico contributivo e codici di autorizzazione dell’obbligato principale
- Data di apertura e cessazione come da indicazioni del verbale ispettivo
Non sarà, inoltre, inviato il consueto modello di DM80 e sulla posizione sarà attribuita d’ufficio una partita a debito pari all’importo in oggetto della solidarietà.

Sia all’obbligato principale che all’obbligato solidale sarà inviato un avviso bonario con l’indicazione degli estremi per il pagamento tramite F24.

In caso di pagamento del totale del dovuto, in virtù di quanto previsto dall’art. 1292 c.c., l’obbligazione libera tutti i debitori solidali.

In caso di versamento parziale il versamento ridurrà il debito nei confronti di tutti i debitori solidali.

E’ possibile che in caso di versamento parziale da parte del debitore principale questi dichiari espressamente che il versamento si riferisce all’obbligazione oggetto di solidarietà. In questo caso verrà chiusa la posizione a debito nei confronti degli obbligati solidali e la procedura di riscossione procederà soltanto nei confronti di quest’ultimo.

Da ultimo è da rilevare che l’eventuale dilazione in favore di uno dei soggetti non libera gli altri obbligati dal pagamento fino a che non viene pagato l’intero debito.

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