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mercoledì 27 luglio 2011

Sanzioni disciplinari: Corte di Cassazione, sent. 9770 del 4 maggio 2011

Il lavoratore che si rifiuta di effettuare una consegna della corrispondenza di competenza di un collega della medesima area territoriale viola l’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo. La Corte ritiene, pertanto, legittima la richiesta effettuata dal datore di lavoro al lavoratore e di conseguenza l’irrogazione di una sanzione disciplinare come conseguenza al rifiuto non può configurarsi una condotta antisindacale da parte dello stesso.

Inoltre nell’ambito del procedimento disciplinare l'audizione del lavoratore non deve necessariamente avvenire nella sede e nell’orario di lavoro, poiché né la normativa né la contrattazione collettiva hanno previsto un diritto in capo al lavoratore in tal senso . Ne consegue che nel rispetto del principio di buona fede, l'audizione del lavoratore potrà essere fissata, da parte dell'azienda, anche al di fuori della sede e dell'orario di lavoro.

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