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lunedì 18 aprile 2011

Indennità di mobilità e prestazioni lavorative

INPS, Circolare 14 aprile 2011, n. 67


Attraverso la circolare suindicata l’Istituto ha fornito indicazioni circa la compatibilità dell’istituto della mobilità (disciplinato dalla L. n. 223/1991-successive modificazioni e integrazioni) e il contestuale svolgimento di attività lavorativa.

Nello specifico la circolare si sofferma sull’analisi delle diverse casistiche possibili:

a) indennità di mobilità e lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale;
b) indennità di mobilità e lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa;
c) indennità di mobilità e lavoro accessorio nel limite di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010;
d) indennità di mobilità e associazione in cooperativa.

a) La disciplina circa gli istituti della sospensione e della decadenza dell’indennità di mobilità, nel caso il beneficiario sia assunto con contratto di lavoro subordinato, è fissata dagli artt. 8 e 9, L. n. 223/1991.
Qualora il beneficiario della prestazione, durante il periodo di godimento dell’indennità accetti un lavoro subordinato a tempo determinato o parziale (a tempo determinato o indeterminato), l’indennità di mobilità viene sospesa per il tempo di svolgimento dell’attività lavorativa ma viene conservata l’iscrizione nella lista.
Qualora il beneficiario della prestazione, invece, accetti un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, si determina la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione dalla lista di mobilità, però, in caso di mancato superamento del periodo di prova, fino ad un massimo di due volte, ovvero se il lavoratore venga giudicato inidoneo alla nuova attività è prevista la re inscrizione nella lista di mobilità.
Nei casi suindicati, si verifica incompatibilità tra la percezione della retribuzione da lavoro subordinato e dell’indennità di mobilità, ad eccezione dei lavoratori collocati nella “mobilità lunga” e di quelli che partecipano al programma sperimentale per il sostegno al reddito, nel limite dell’ultima retribuzione aggiornata sulla base dell’inflazione.

b) Il beneficiario dell’indennità di mobilità può richiede l’anticipazione totale della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, con contestuale cancellazione dalle liste di mobilità, invece, qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato lo stesso è tenuto alla restituzione dell’indennità anticipata entro 2 anni dalla corresponsione.
Va sottolineato che nel caso in cui il beneficiario non ne chieda l’anticipazione, l’indennità di mobilità viene meno, qualora la legge non disponga diversamente, solo con la cessazione dello stato di disoccupazione involontaria. Si rammenta che lo stato di disoccupazione si conserva anche durante lo svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale. Per cui la compatibilità tra l’indennità di mobilità e l’attività di lavoro autonomo permane quando i redditi percepiti non provochino la perdita dello stato di disoccupazione, ovvero 4800 euro annui per il lavoro autonomo, 8000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il superamento di dette somme limite provoca la decadenza dall’indennità e la cancellazione dalle liste di mobilità.
Nei casi di compatibilità, la remunerazione è cumulabile con l’indennità nei limiti in cui garantisca la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, mentre, nel caso di superamento del limite, l’indennità verrà ridotta fino a che la somma tra indennità e remunerazione non eguagli la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità.

c) I beneficiari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, con sottrazione di suddette somme dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative. In via sperimentale, per gli anni 2009/2010 è prevista, invece, la cumulabilità della prestazione con i redditi derivanti da lavoro accessorio, senza sospensione o riduzione della prestazione in questione. In caso di superamento del limite di 3000 euro si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e cumulabilità di tali remunerazioni con l’indennità di mobilità per le somme eccedenti il suddetto limite.

d) I beneficiari dell’indennità di mobilità che vogliano rioccuparsi associandosi in cooperativa, a prescindere dalla forma con cui venga qualificato il rapporto di lavoro, possono chiedere l’anticipazione della prestazione in una soluzione unica. L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa non comporta la restituzione dell’anticipazione, a meno che il lavoratore intessa rapporti diversi da quello intrattenuto con la cooperativa.
La richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intessa con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude, per quel rapporto di lavoro subordinato, gli incentivi altrimenti fruibili. Se, invece, il lavoratore pur aderendo alla cooperativa non richiede l’anticipazione, la cooperativa godrà dei suddetti incentivi.

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