La Corte, con la sentenza n. 3047/2011, ha stabilito che il licenziamento intimato precedentemente al trasferimento d’azienda ma che viene successivamente dichiarato illegittimo implica, poiché precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario (ex art. 2112 c.c.).
Corte di Cassazione, sentenza 08/02/2011, n. 3047
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