Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14390 del 19 dicembre 2010 e n. 431 del 14 gennaio 2011, in tema di sanzioni sull’occupazione di clandestini con permesso di soggiorno falso, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro per non aver compiuto i dovuti accertamenti per verificare l’autenticità del permesso di soggiorno posseduto dal lavoratore extracomunitario.
In vero, da quanto emerge dalle sentenze, in capo al datore di lavoro, che procede all’assunzione di extracomunitari, sussiste un gravoso onore di diligenza che consiste nel controllare non solo l’identità del lavoratore , ma anche la regolarità dei documenti in possesso.
Tale verifica deve essere eseguita anche mediante il riscontro presso le pubbliche autorità preposte, Questura in primis.
Secondo quanto affermato dalle suddette pronunce giurisprudenziali, chi non adempie correttamente a tale onere, sarà ritenuto responsabile quantomeno per colpa e la conseguenza di tale omesso riscontro è l’applicazione delle sanzioni amministrative per il lavoro sommerso, laddove emerga in concreto una difformità tra identità dichiarata dal lavoratore e identità effettiva.
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